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Autovelox sulla SS 101, tre sentenze bocciano i verbali del Comune di Galatina

Il Giudice di Pace di Lecce: "Manca la prova dell'omologazione". Avvocato Libera Francioso: "La legge costituisce un presupposto imprescindibile anche nell'attività di accertamento delle violazioni del Codice della Strada"

Tre sentenze bocciano i verbali del Comune di Galatina elevati dall’autovelox sulla statale 101.

Tre giudici, tre sentenze diverse, un’unica conclusione. Nel giro di tre settimane, tra il 4 e il 25 giugno, l’ufficio del giudice di pace di Lecce ha annullato altrettanti verbali per eccesso di velocità elevati dalla Polizia Locale di Galatina attraverso il dispositivo Photored F17DR installato sulla Statale 101. A proporre i ricorsi, accolti integralmente, è stato l’avvocato Libera Micaela Francioso con studio a Casarano.

Il nodo giuridico che accomuna le tre pronunce è sempre lo stesso: la differenza, tutt’altro che formale, tra «omologazione» e «approvazione» di un’apparecchiatura di rilevamento della velocità. L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada richiede infatti che gli autovelox siano omologati perché le loro rilevazioni abbiano valore di prova. Il Comune di Galatina, nei tre giudizi, ha potuto documentare soltanto l’approvazione ministeriale del dispositivo, ma non la sua omologazione.

Le tre sentenze

La prima in ordine di tempo, pubblicata il 4 giugno, ha condannato il Comune al pagamento di 343 euro tra spese e compensi. Il giudice Raffaele Carluccio ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale di Lecce e la Cassazione (sez. II, 18 aprile 2024, n. 10505) per ribadire che omologazione e approvazione restano «due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti».

La seconda, n. 3855/2026 della Giudice Anna Maria Cosi, pubblicata il 18 giugno, ha rilevato anche l’inadeguatezza del certificato di taratura prodotto dal Comune, riferito genericamente al «prototipo» dell’apparecchiatura e privo di qualunque elemento che permettesse di ricondurlo allo specifico dispositivo installato sulla SS 101. Le spese di lite sono state in questo caso compensate tra le parti.

La terza, n. 4039/2026 della Giudice Antonella Santoro, pubblicata il 25 giugno, ha condannato il Comune a 400 euro di spese. È la pronuncia più articolata sotto il profilo giuridico: la Giudice ha esaminato e respinto le più recenti difese del Comune, secondo cui le modifiche legislative del 2024 e del 2025 avrebbero equiparato approvazione e omologazione. Per la magistrata, la comunicazione dell’apparecchiatura al Ministero delle Infrastrutture e il suo inserimento nell’elenco nazionale degli autovelox hanno “finalità esclusivamente ricognitive” e non sostituiscono la procedura di omologazione prevista dalla legge. La sentenza richiama inoltre un’ampia serie di pronunce della Cassazione (tra cui le nn. 31876/2025, 8797/2026 e 26521/2025), oltre alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Lecce, chiarendo che nemmeno la recente ordinanza della Cassazione n. 7374/2026 — talvolta citata dalle amministrazioni comunali a proprio favore — ha modificato l’orientamento consolidato, essendosi limitata a un caso in cui il Comune aveva effettivamente prodotto la prova sia dell’omologazione sia della taratura.

Un orientamento che si consolida

«Le tre pronunce – commenta l’avvocato Francioso – rappresentano un ulteriore tassello di una vicenda giudiziaria che negli ultimi anni ha interessato numerosi automobilisti sanzionati lungo la Statale 101 e confermano la necessità di verificare, caso per caso, la legittimità degli accertamenti effettuati mediante dispositivi elettronici».

Va fatta però una precisazione.

«Non esistono – spiega l’avvocato – ricorsi automaticamente fondati, perché ogni verbale deve essere valutato singolarmente. Tuttavia, queste decisioni dimostrano come il rispetto delle garanzie previste dalla legge costituisca un presupposto imprescindibile anche nell’attività di accertamento delle violazioni del Codice della Strada. Le sentenze confermano un orientamento ormai sempre più consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito».