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A proposito di incendi… Le riflessioni di Gianni Bellisario

"Il Comune di Casarano si è munito dell’obbligatorio Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco?"

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di Gianni Bellisario sugli incendi che hanno coinvolto, nei giorni scorsi, tre diversi ecocentri.


 A proposito di incendi…

Apprendiamo che anche il Centro di stoccaggio e raccolta rifiuti di Casarano è stato oggetto di incendio doloso. L’episodio segue, di pochissimi giorni, analoghi incendi a Lequile (Centro di compostaggio rifiuti, 29/30 agosto) e Ruffano (1 settembre). Gli interventi dei VVFF hanno evitato danni peggiori.

Gli amanti delle spy stories ricorderanno James Bond nel film: Agente 007 Missione Goldfinger “Uno è un caso. Due è una coincidenza. Tre volte è un’azione del nemico” o Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”.

Gli episodi richiamati si collegano agli innumerevoli incendi che ormai, sistematicamente, caratterizzano le nostre estati (ovviamente non solo le nostre, in termini di territorio).

Orbene, si parla con estrema facilità di “autocombustione”, ma riferita ai campi l’autocombustione, sostanzialmente e di per sé, non esiste dal punto di vista scientifico. Si tratta di un’inesattezza di linguaggio comunemente usata per descrivere incendi di cui non si conosce immediatamente l’origine.

I campi, le sterpaglie o i boschi non prendono fuoco da soli unicamente a causa del caldo estivo, della siccità o del sole. La vegetazione secca, salvo errori, dovrebbe avere una temperatura di accensione molto alta, che si aggira intorno ai 220°-300° C. Anche nelle giornate estive più torride, la temperatura dell’aria non supera i 45°- 50° C al suolo, valori del tutto insufficienti a innescare una fiamma spontanea.

L’unico caso reale di autocombustione in agricoltura sembrerebbe riguardare i cumuli di fieno umido o di compost. In quel caso specifico, i batteri all’interno del cumulo generano calore che, non potendo disperdersi, può far salire la temperatura interna fino a provocare un incendio. Ma questo fenomeno non può avvenire nei campi aperti o sulle sterpaglie.

Può pertanto affermarsi che la quasi totalità degli incendi nei campi e nei boschi durante l’estate è provocata da condotte umane, involontarie (mozziconi di sigaretta gettati dalle auto, scintille provocate da macchinari agricoli o marmitte catalitiche delle auto parcheggiate sull’erba secca, abbruciamenti di residui vegetali durante la pulizia dei campi sfuggiti al controllo, “effetto lente” causato da pezzi di vetro abbandonati, sebbene  evento estremamente raro) o dolose (atti vandalici o criminali perpetrati da piromani o da persone che hanno specifici interessi economici o speculativi legati ai terreni, ecc.).

Dunque le condizioni estive (caldo torrido, vento forte e assenza di umidità, quest’ultima non ci manca davvero…) non creano l’incendio, ma fungono da  acceleratori, permettendo a una singola scintilla umana di trasformarsi rapidamente in un rogo devastante.

Con riferimento alle richiamate ipotesi dolose è il caso di soffermarsi su un aspetto.

Come è noto, in Italia, la materia è disciplinata principalmente dalla legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 (art. 10), che prevede una serie di divieti finalizzati a prevenire le finalità speculative connesse agli incendi (fini edilizi, speculativi, ecc.).

Sono stati introdotti vincoli che riguardano in via principale le zone boscate e i pascoli interessati dal fuoco e prevedono le seguenti limitazioni temporali: per 15 anni le aree non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio, è consentita solo la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia dell’ambiente o della pubblica incolumità; per 10 anni  è vietata la realizzazione di edifici, strutture o infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive, divieto che decade solo se l’edificazione era già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti prima del verificarsi dell’incendio; per 10 anni sono vietati il pascolo e l’attività venatoria (caccia) sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco; infine  per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni ministeriali o regionali per motivi ambientali.

Tali  divieti, che si collegano anche al presupposto che la maggior parte degli incendi fa capo ad iniziative malavitose, dirette anche ad acquisire aree sostanzialmente inutilizzabili per anni a prezzi stracciati, usufruendo di benefici europei (es. Fondi PAC, facendo passare le aree bruciate come produttive), necessitano di una verifica del rispetto dei vincoli temporali a seguito di incendio, che si lega all’obbligo introdotto per i Comuni di censire le aree colpite tramite l’istituzione del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.

I necessari rilievi vengono effettuati periodicamente dalle autorità forestali competenti e gli  elenchi dei terreni vincolati devono essere pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, per consentire eventuali osservazioni.

Fatta questa doverosa premessa, a questo punto, ci si deve chiedere se mai il Comune di Casarano si sia munito dell’obbligatorio Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e in caso di risposta positiva, se lo stesso sia pubblicizzato e regolarmente aggiornato. In caso contrario sarebbe interessante, per i Cittadini, comprendere quali siano le ragioni che hanno determinato l’inadempimento a ventisei anni dall’entrata in vigore della legge quadro e se, ed entro quali tempi, eventualmente, il Comune di Casarano intenda adempiere all’obbligo imposto dalla legge.  

Peraltro non può negarsi che l’inerzia di molti comuni, sulla materia e sull’adempimento dell’obbligo richiamato, rischia di agevolare il raggiungimento dei fini illeciti propostisi dagli autori e dai mandanti degli incendi.

Gianni Bellisario